CCNL Terziario (Confcommercio): sottoscritto protocollo straordinario di settore

Previsto il riconoscimento di un importo Una Tantum di 350,00 euro e un acconto di 30,00 euro sui futuri aumenti contrattuali 

Nell’ambito del percorso negoziale di rinnovo del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi, Confcommercio-Imprese per l’Italia, d’intesa con i sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, ha sottoscritto, il 12 dicembre scorso, un protocollo straordinario per i lavoratori del settore.
L’intesa sottoscritta prevede l’erogazione di un importo Una Tantum lordo pari a 350,00 euro al IV livello, riparametrato per livello d’inquadramento, da corrispondere in 2 soluzioni:
200,00 euro con la retribuzione di gennaio 2023;
150,00 euro con la retribuzione di marzo 2023.
Gli importi saranno erogati pro quota in relazione ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020-2022. 

Livello Una Tantum dal 1° gennaio 2023 Una Tantum dal 1° marzo 2023
Quadri 347,22 260,42
I 312,78 234,58
II 270,56 202,92
III 231,25 173,44
IV 200,00 150,00
V 180,69 135,52
VI 162,22 121,67
VII 138,89 104,17

Operatori di vendita

Livello Una Tantum dal 1° gennaio 2023 Una Tantum dal 1° marzo 2023
I categoria 188,79 141,60
II categoria 158,50 118,88

L’accordo prevede inoltre che, a partire dal 1° aprile 2023, verrà erogata una somma pari a 30,00 euro lordi mensili al IV livello, riparametrata sugli altri livelli di inquadramento, da intendersi come incremento della paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali. 

Livello Acconto dal 1° aprile 2023
Quadri 52,08
I 46,92
II 40,58
III 34,69
IV 30,00
V 27,10
VI 24,33
VII 20,83

Operatori di vendita

Livello Acconto 1° aprile 2023
I categoria 28,32
II categoria 23,78

Al personale con rapporto a tempo parziale l’erogazione degli importi di cui sopra avverrà con criteri di proporzionalità. 
Protocolli analoghi sono stati sottoscritti in pari data anche dalle altre organizzazioni datoriali Confesercenti, Federdistribuzione e dalle Associazioni delle cooperative di consumo

 

Aggiornati i coefficienti di trasformazione del montante contributivo

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato sul sito istituzionale l’apposito decreto direttoriale, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 13 dicembre 2022).

L’aggiornamento dei coefficienti di trasformazione di trasformazione del montante contributivo in rendita pensionistica decorrerà dal 1° gennaio 2023. Lo stabilisce il Decreto Direttoriale del 1° dicembre 2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il provvedimento aggiorna la Tabella A dell’allegato 2 della Legge n. 247/2007 e la Tabella A della Legge n. 335/1995.

 

Tabella

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

 

Età Divisori Valori
57 23,419 4,270%
58 22,829 4,378%
59 22,256 4,493%
60 21,669 4,615%
61 21,079 4,744%
62 20,485 4,882%
63 19,888 5,028%
64 19,289 5,184%
65 18,686 5,352%
66 18,079 5,531%
67 17,472 5,723%
68 16,861 5,931%
69 16,251 6,154%
70 15,637 6,395%
71 15,025 6,655%
tasso di sconto = 1,5%

Secondo il sistema di calcolo contributivo introdotto con la Legge n. 335/1995, l’importo della pensione annua si ottiene moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella A della citata Legge.

CCNL Scuola Pubblica: siglata l’intesa sulla parte economica

Da dicembre 2022 aumenti retributivi e pagamento degli arretrati per tutti i dipendenti del settore scolastico

Il 6 dicembre è stato siglato il CCNL sui principali aspetti del trattamento economico per il personale del Comparto Istruzione e Ricerca, relativamente al triennio 2019-2021.
Il nuovo CCNL prevede l’aumento degli stipendi a partire da dicembre 2022 per tutto il personale con contratto a tempo indeterminato e determinato dipendente dalle amministrazioni del comparto sopra indicato.
L’incremento medio lordo mensile per 13 mensilità sarà pari a 98,00 euro al mese, mentre nello specifico per gli insegnanti sarà pari a 101,00 euro al mese.
E’ prevista, inoltre, la corresponsione di arretrati  per 2.362,49 euro medi  per tutto il personale della scuola, per i docenti l’ammontare sarà di 2.450,00 euro medi.
Previste, invece, per il 15 dicembre le trattative sulla parte normativa, sulle relazioni sindacali e sulle sanzioni disciplinari.
I sindacati di categoria si ritengono soddisfatti ed auspicano di siglare anche la parte normativa entro gennaio 2023.
 

 

Fondo Nuove Competenze: le integrazioni dell’Avviso 2022

L’ANPAL interviene apportando modifiche all’Avviso 2022 finalizzato alla realizzazione degli interventi afferenti al Fondo Nuove Competenze, seconda edizione, fornendo chiarimenti su alcuni aspetti (ANPAL, comunicato 12 dicembre 2022).

Le novità sono pubblicate nel decreto del commissario straordinario n. 345 del 12 dicembre 2022. La modifica – a ridosso della data odierna di inizio di presentazione delle domande per l’accesso al Fondo – si è resa necessaria al fine di chiarire meglio, in particolare, la tempistica della rendicontazione cui i datori di lavoro possono fare riferimento e le modalità con cui i Fondi Paritetici Interprofessionali concorrono alla realizzazione degli obiettivi del Fondo Nuove Competenze, anche in caso di finanziamento parziale del progetto formativo.

 

Con riferimento al primo punto, viene ora precisato che il datore di lavoro, al momento della presentazione dell’istanza, può optare per lo svolgimento della formazione nei 110 giorni dall’approvazione della domanda e provvedere alla rendicontazione nei 40 giorni dalla conclusione dei percorsi di sviluppo delle competenze (paragrafo 4 dell’Avviso). Tale possibilità, dunque, si aggiunge a quella originariamente prevista nell’Avviso secondo cui le attività formative e la relativa rendicontazione, salvo diversa indicazione da parte di ANPAL, devono concludersi, a pena di inammissibilità del contributo, entro e non oltre 150 giorni dalla data di comunicazione di approvazione dell’istanza.

 

Sul fronte dei finanziamenti, invece, è stabilito che si intende finanziato dal Fondo Paritetico Interprofessionale anche il progetto che riceva un finanziamento parziale, a condizione che l’intero percorso formativo, comprensivo anche dell’attività non finanziata dal Fondo Interprofessionale, sia realizzata secondo la disciplina del Fondo, anche con riferimento alle verifiche e ai controlli in capo al medesimo (paragrafo 7, quarto capoverso). 

 

Nel caso in cui il datore di lavoro non aderisca a Fondi Paritetici Interprofessionali ovvero il Fondo cui aderisce non partecipi all’attuazione degli interventi del FNC ovvero ricorrano ragioni oggettive che impediscano il finanziamento del percorso formativo da parte dei Fondi che hanno manifestato interesse a partecipare all’attuazione degli interventi del FNC, la formazione dovrà essere erogata da uno o più tra i soggetti sopra richiamati con il concorso di un ente titolato nazionale o regionale, anche attraverso il contributo di finanziamenti regionali o nazionali: viene eliminato il riferimento al finanziamento “dell’intero” percorso formativo dal paragrafo 7, quinto capoverso.

 

Analogamente, le parole “finanziamento dell’intero progetto presentato”, sono sostituite da “finanziamento del progetto presentato” (paragrafo 9, penultimo capoverso). 

CCNL Aerei Compagnie Straniere (Fairo): rinnovata la sezione economica

Aumento dei minimi retributivi, previdenza integrativa e corresponsione dell’Una Tantum a partire da dicembre 2022

Il Contratto Collettivo decorrente dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2022, applicato ai dipendenti delle compagnie aeree straniere affiliate a Fairo, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl-TA, prospetta importanti novità dal 1° dicembre 2022 per i lavoratori del settore circa l’aumento dei minimi salariali, la previdenza integrativa, nonché la corresponsione dell’Una Tantum, di seguito meglio specificate.

 

Minimi retributivi

 

Livelli Minimi
Quadro 2.270,38
1 2.157,12
2A 2.061,48
2B 1.977,98
3 1.890,75
4 1.817,18
5 1.764,54
6 1.715,05
7 1.635,28
8 1.631,19

E’ da aggiungere che, tali importi, sono comprensivi del Superminimo Fairo, e che, a questo, deve esser sommato l’ammontare di 10,33 euro a titolo di Elemento Distinto della Retribuzione (EDR).

Una Tantum
A copertura del periodo 1° gennaio 2017 – 30 novembre 2022, ai lavoratori in servizio al 5 dicembre 2022, viene corrisposta, entro dicembre 2022, un importo a titolo di Una Tantum, pari a:
1.950,00 euro, per i dipendenti inquadrati nel Livello Q;
1.850,00 euro, per i dipendenti inquadrati nei Livelli 1, 2A, 2B;
1.750,00 euro, per i dipendenti inquadrati nei Livelli 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
Ai lavoratori assunti successivamente al 1° gennaio 2017, il compenso è corrisposto in misura proporzionale ai mesi di servizio prestato dalla data di assunzione al 30 novembre 2022. La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata come mese intero.
L’Una Tantum è poi ridotta nei contratti part-time e non è utile per alcun istituto contrattuale o legale, ed esclusa dal calcolo del TFR.
Ai fini dell’erogazione, vengono altresì presi in considerazione, i livelli di inquadramento ed il lavoro part-time svolto al 30 novembre 2022.
Le assenze nel periodo anzidetto, non hanno effetto ai fini del calcolo.

Previdenza integrativa
Dal 1° dicembre 2022, il contributo al Fondo Prevaer, e a carico dell’azienda, è aumentato al 2,5% della retribuzione utile ai fini del TFR.

 

 

Assegno sociale per stranieri: i requisiti per ottenerlo

L’INPS fornisce chiarimenti in materia di requisiti per il riconoscimento del diritto all’assegno sociale a cittadini stranieri sia appartenenti all’UE, sia extracomunitari o apolidi (INPS, circolare 12 dicembre 2022, n. 131).

L’intervento dell’Istituto riguardante i requisiti necessari all’ottenimento dell’assegno sociale da parte di cittadini stranieri sia appartenenti a Stati dell’Unione Europea, sia extracomunitari o apolidi, si è reso necessario per le richieste provenienti dalle sue stesse strutture territoriali e in virtù della complessità della materia e dell’evoluzione giurisprudenziale. Nel caso dei cittadini stranieri, infatti, a partire dal 1° gennaio 2009 è richiesto dall’articolo 20, comma 10 del D.L. n. 112/2008 l’ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo nel territorio nazionale per almeno dieci anni. Dato che la norma citata non fornisce alcun criterio sulle modalità di verifica della continuità del soggiorno legale e non individua le ipotesi in cui la stessa debba considerarsi interrotta a seguito di permanenza all’estero, l’Istituto, su parere conforme del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, applica l’articolo 9, comma 6, del D.Lgs. n. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

La norma richiamata stabilisce che “le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 (5 anni) e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi”.

Nel caso dell’assegno sociale, pertanto, l’INPS ritiene che per analogia possa applicarsi la suddivisione del decennio in due periodi quinquennali consecutivi, con la verifica delle ipotesi interruttive della continuità del soggiorno del richiedente l’assegno sociale per ogni singolo quinquennio, nel seguente modo: continuità del soggiorno si intende interrotta nella ipotesi in cui l’assenza dal territorio italiano è pari o superiore a sei mesi continuativi, calcolati all’interno del singolo quinquennio; nel caso, invece, di assenze complessivamente superiori a dieci mesi nell’arco di cinque anni, l’interruzione della continuità del soggiorno coincide con il primo giorno successivo al decimo mese di assenza nel quinquennio.

Infine, nella circolare in oggetto vengono, tra l’altro, illustrati i requisiti richiesti per il riconoscimento della maggiorazione del trattamento prevista dall’articolo 70 della Legge n. 388/2000 e dall’articolo 38 della Legge n. 448/2001.

Ebit: realizzata l’intesa per nuove prestazioni straordinarie

Novità in materia di formazione e sostegno familiare

Realizzata l’intesa per le nuove prestazioni a carattere straordinario da parte dell’Ebit (Ente Bilaterale Industria Turistica), al fine di poter rispondere alle esigenze di sostegno circa il reddito percepito ed il welfare familiare.
Sfruttando le risorse residue del precedente intervento straordinario, per tutti coloro interessati dal ricorso agli ammortizzatori sociali, è stata convenuta l’introduzione di due sostegni familiari:
– il primo prevede un contributo alla genitorialità, a titolo di Una Tantum pari a 200,00 euro per un figlio fiscalmente a carico e di età compresa tra zero e 18 anni; per familiari non autosufficienti;
– il secondo un contributo Una Tantum pari a 500,00 euro al dipendente iscritto all’ Ebit con familiare, convivente e non, a cui sia stata riconosciuta un’invalidità al 100%, o con grave disabilità come previsto dalla L. n. 104/1992.
I contributi anzidetti, sono erogabili agli iscritti con un Isee pari o inferiori a 25mila euro annui, ed ai dipendenti di aziende che applicano integralmente il CCNL dell’Industria turistica.
E’ poi previsto un ulteriore contributo legato alla formazione ed aggiornamento rivolto ai lavoratori ed alle lavoratrici di imprese che non hanno operato licenziamenti nel periodo tra gennaio 2022 e la data di presentazione del progetto.
Ove, per comprovate esigenze organizzative, l’erogazione della formazione avvenga fuori dall’orario di lavoro, e per un massimo di 16 ore, la partecipazione è volontaria ed incentivata con il riconoscimento di un’indennità pari a 10,00 euro l’ora.
L’Ente Bilaterale predisporrà, inoltre, procedure e modulistica entro il mese di gennaio 2023, al fine di essere operativo a decorrere dal 1° febbraio 2023.
Da ultimo, si può ben osservare che, l’intesa ha raccolto positivamente le richieste avanzate, unitamente ai precedenti interventi, ponendo quindi le basi per una riforma sostanziale del sistema bilaterale nel settore. Difatti, ciò a cui si vuole giungere è un sistema in cui, le prestazioni, vengano garantite in modo stabile ed omogeneo su tutto il territorio nazionale, a tutti i lavoratori e le lavoratrici.

 

Il lavoro domestico in regime di somministrazione

 

La fattispecie di intermediazione di una cooperativa sociale, nella collaborazione con le famiglie richiedenti il servizio di lavoratrici straniere quali addette alla cura di persone anziane o disabili, è comunque riconducibile al lavoro domestico, laddove l’attvità lavorativa sia caratterizzata da una prestazione finalizzata al funzionamento della vita familiare (Corte di Cassazione, ordinanza 29 novembre 2022, n. 35080).

Una Corte d’appello territoriale aveva rigettato l’opposizione di una cooperativa sociale all’ordinanza con la quale l’Ispettorato Territoriale del Lavoro le aveva ingiunto il pagamento di una certa somma per 3 illeciti di natura amministrativa, relativi alla natura del rapporto lavorativo instauratosi con 17 lavoratrici, avendo accertato la natura non autonoma ed occasionale dei predetti rapporti di lavoro.
Avverso la sentenza, la Società propone ricorso in Cassazione, lamentando, tra l’altro, l’erronea qualificazione dei rapporti lavorativi sanzionati dall’ITL come subordinati, nonostante l’assenza degli elementi costitutivi dell’esercizio del potere direttivo, di controllo e disciplinare, anziché di collaborazione libero-professionale, sulla base delle dichiarazioni rese dalle lavoratrici in sede ispettiva (non confermate in giudizio), nonché l’inconfigurabilità di un rapporto di lavoro domestico, non avendo le lavoratrici prestato attività a beneficio dei bisogni personali del datore di lavoro e non potendone costituire strumento di esercizio della sua attività professionale.
Per la Suprema Corte, i motivi sono infondati.
La fattispecie in questione, infatti, in quanto di intermediazione della cooperativa sociale nella collaborazione con le famiglie richiedenti il servizio di lavoratrici straniere quali addette alla cura di persone anziane o disabili, è riconducibile al lavoro domestico, caratterizzato da una prestazione finalizzata al funzionamento della vita familiare. Altresì, il lavoro domestico esercitato in regime di somministrazione (art. 20, co. 3, lett. i- bis), D.Lgs. n. 276/2003) integra una particolare forma di subordinazione, giuridicamente ricorrente tra la società di somministrazione e i lavoratori/lavoratrici somministrati (in tal senso, Corte di Cassazione, sentenza 6 dicembre 2019, n. 31889, ai fini di individuazione del soggetto responsabile per i danni cagionati a terzi da fatti illeciti compiuti dal lavoratore nello svolgimento della missione).

Bonus Psicologo 2022: completate le graduatorie e assegnato il codice univoco

L’INPS comunica che, all’esito dell’attività istruttoria delle domande, sono state elaborate le graduatorie regionali degli aventi diritto al cosiddetto Bonus Psicologo 2022 (INPS, messaggio 9 dicembre 2022, n. 4446). 

Si tratta, come noto, del contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia introdotto dall’articolo 1-quater, comma 3, del D.L. n. 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 15/2022.

 

I soggetti richiedenti potranno visionare l’esito della richiesta e, in caso di accoglimento, l’importo assegnato e il codice univoco, accedendo con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS al “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”. Dalla data di pubblicazione del messaggio in commento, decorrono i 180 giorni di validità del codice univoco per usufruire del bonus in esame e sostenere le sessioni di psicoterapia. Il beneficiario comunica il codice in suo possesso al professionista in fase di richiesta o di prenotazione di una o più sedute: il professionista inserisce tale codice associato al beneficiario nel momento in cui prenota la seduta nel servizio online.

 

Il Bonus Psicologo 2022, si ricorda, è riconosciuto per un importo massimo di 50 euro per ogni seduta di psicoterapia, ed è erogato fino a concorrenza della somma massima assegnata, parametrata ai valori ISEE. A tal proposito, si precisa che gli ISEE con presenza di omissioni/difformità, ove non siano stati sanati nei termini precedentemente indicati (ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande), non sono stati rilevati ai fini della redazione della graduatoria.

 

L’Istituto provvederà a erogare la prestazione agli aventi diritto, in base alle suddette graduatorie regionali, solo a seguito della verifica dell’avvenuto trasferimento delle risorse economiche da parte delle Regioni/Provincie autonome. In caso di mancato o parziale trasferimento delle somme dovute all’INPS, la mancanza e/o l’incapienza delle risorse non costituisce motivo di rigetto delle domande per le quali l’erogazione della prestazione sarà sospesa in attesa dei trasferimenti da parte delle Regioni/Province Autonome interessate.

 

In allegato al messaggio in oggetto si trovano anche i tutorial sull’utilizzo del “codice univoco” sia da parte del beneficiario che da parte del professionista aderente all’iniziativa.

 

Autoliquidazione 2022/2023 e basi di calcolo: le istruzioni operative

L’INAIL fornisce le indicazioni sui servizi online di “Comunicazione Basi di Calcolo”, “Visualizza Basi di Calcolo” e “Richiesta Basi di Calcolo” ai fini dell’autoliquidazione 2022/2023 (INAIL, nota 6 dicembre 2022, n. 11093).

L’INAIL informa che, dal 6 dicembre 2022, è disponibile il servizio online relativo alla Comunicazione delle Basi di Calcolo per l’autoliquidazione 2022/2023, accedendo nella sezione “Fascicolo Aziende – Visualizza Comunicazioni” del sito istituzionale.

 

Al servizio possono accedere i datori di lavoro e gli altri soggetti assicuranti tenuti all’autoliquidazione, nonché gli intermediari per i codici ditta in delega. In presenza di più basi di calcolo (in caso di variazione e “riestrazione” delle stesse da parte delle Sedi) le comunicazioni sono elencate per data di elaborazione in ordine decrescente, in modo che la più recente sia posizionata all’inizio della lista.

 

Da quest’anno è stata introdotta una novità nel servizio online “Richiesta Basi di calcolo”: infatti, il servizio permette di acquisire il file delle basi di calcolo oltre che in formato .pdf e .txt anche nella nuova versione. json.

 

Dal 21 dicembre 2022 sarà altresì disponibile il servizio online “Visualizza elementi di calcolo” dedicato alle posizioni assicurative navigazione (PAN).

 

Nella nota operativa in commento, sono infine fornite le istruzioni per le ditte cessate nel corso del 2022 che hanno utilizzato la nuova funzionalità “Autoliquidazione ditte cessate”.