Esenzione IRPEF e IRAP per le borse di studio ITS Academy

Arrivano chiarimenti dall’Agenzia delle entrate sull’esenzione fiscale delle borse di studio erogate ITS Academy (Agenzia delle entrate, risposta 6 agosto 2025, n. 204).

La Fondazione istante, un’ITS Academy, ha presentato un’istanza di interpello per avere chiarimenti sul corretto trattamento tributario ai fini IRPEF e IRAP delle borse di studio che eroga, nell’ambito del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA ­- MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 Investimento 1.5 ”Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria (ITS)” Azione ”Potenziamento dell’offerta formativa degli ITS Academy”.

Lo scopo di queste borse è assicurare la frequenza dei percorsi formativi ITS Academy agli studenti e contribuire a coprire le spese di vitto, alloggio e/o viaggio, promuovendo pari opportunità nell’accesso ai benefici del diritto allo studio, anche per la formazione professionale terziaria.

L’importo erogato è individuato, sulla base di apposita istruttoria, dalle fondazioni, applicando i criteri e gli importi unitari definiti con decreto del Ministro dell’università e della ricerca 17 dicembre 2021, n. 1320.

 

L’Agenzia delle entrate premette che, in linea generale, le somme corrisposte a titolo di borsa di studio o assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c), del TUIR.

Come chiarito nella circolare del Ministero delle finanze 23 dicembre 1997, n. 326, per la nozione di borsa di studio si deve far riferimento alle erogazioni attribuite a favore di soggetti, anche non studenti, per sostenere l’attività di studio o di ricerca scientifica, di specializzazione, ecc..

Relativamente agli assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, nel citato documento di prassi è stato precisato che rientrano nel novero di tali erogazioni oltre quelle relative ai corsi di specializzazione, qualificazione o riqualificazione per fini di studio o di addestramento professionale, anche quelle per corsi finalizzati ad una futura eventuale occupazione di lavoro, mentre sono comunque da escludere dalla previsione di cui alla citata lettera c) le spese sostenute ai fini delle selezioni preliminari del personale da assumere.

 

Al di fuori delle ipotesi di esenzione tassativamente previste dalla legge, tali somme sono soggette a imposizione.

Ai fini IRAP, l’articolo 10-bis del D.Lgs. n. 446/1997 stabilisce che le somme esenti dall’IRPEF sono escluse dalla base imponibile IRAP.
L’Agenzia evidenzia che la Legge n. 99/2022, ha istituito il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore (ITS Academy) con l’obiettivo di promuovere l’occupazione e rafforzare lo sviluppo di un’economia basata sulla conoscenza.

 

In sede di conversione del D.L. n. 45/2025 convertito dalla Legge n. 79/2025, è stato introdotto, all’articolo 4 della Legge n. 99/2022, il comma 9­bis il quale ha previsto che a decorrere dall’anno d’imposta 2025, sono esenti dall’IRPEF le somme corrisposte a titolo di borse di studio erogate dallo Stato, dalle regioni, dalle fondazioni ITS Academy e da altri soggetti pubblici agli studenti iscritti ai percorsi formativi di cui all’articolo 5, comma 1, inclusi le borse di studio di cui all’articolo 5, comma 4, lettera a).
Di conseguenza, per effetto di questa nuova disposizione, dal periodo d’imposta 2025, le borse di studio corrisposte dall’Istante sono esenti dall’IRPEF e, in conseguenza, sono escluse dalla base imponibile IRAP ai sensi del citato articolo 10-bis del D.Lgs. n. 446/1997.

CIRL Edilizia Artigianato Veneto: firmato l’accordo di proroga dell’EVR per l’anno 2025

l’EVR 2025 sarà determinato entro marzo 2026 

Il 1° agosto 2025 le Associazioni datoriali Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani e le Organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil della Regione Veneto hanno firmato il verbale per la proroga dell’erogazione dell’EVR per l’anno 2025 alle stesse condizioni stabilite dai precedenti contratti di settore.

L’accordo stabilisce che l’erogazione dell’elemento variabile della retribuzione avverrà dal 1° aprile 2026 al 31 luglio 2027. Per la determinazione dell’emolumento si procederà al confronto dei dati del 2025 con quelli del 2024. Ai fini della determinazione definitiva, il verbale di accordo prevede che le Parti Sociali Regionali si incontrino entro marzo 2026 per verificare e calcolare i parametri confrontati.

E’ previsto, infine, il deposito del verbale da parte di CNA Veneto per avvalersi della detassazione dei premi di produttività.

Trattamento IVA certificazioni competenze digitali: negata esenzione per assenza requisito oggettivo

L’Agenzia delle entrate ha analizzato il trattamento ai fini IVA delle certificazioni di competenze digitali, soffermandosi sul mancato riconoscimento dell’esenzione per difetto del requisito oggettivo, secondo l’articolo 10, primo comma, n. 20) del D.P.R. n. 633/1972 (Agenzia delle entrate, risposta 5 agosto 2025, n. 201).

L’Istante è un’entità riconosciuta e accreditata ufficialmente come ente promotore dello sviluppo delle competenze digitali, svolgendo attività di certificazione strategiche per la modernizzazione e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione (PA) e delle imprese.

Nello specifico l’Istante intende sapere se tali certificazioni possano rientrare nell’ambito di applicazione dell’esenzione IVA prevista dall’articolo 10, primo comma, n. 20) del Decreto IVA.

 

In risposta, l’Agenzia illustra il quadro normativo sull’esenzione IVA.

Tra le operazioni che gli Stati membri esentano dall’IVA, l’articolo 132, paragrafo 1, lettera i), della Direttiva 2006/112/CE individua l’educazione dell’infanzia o della gioventù, l’insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili.

In Italia, l’articolo 10, primo comma, n. 20) del Decreto IVA recepisce tale disposizione, esentando le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale.

 

La circolare 18 marzo 2008, n. 22/E, chiarisce che l’esenzione IVA è subordinata al ricorrere di due requisiti cumulativi:

  • requisito oggettivo: le prestazioni devono essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica di ogni genere, inclusa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;
  • requisito soggettivo: le prestazioni devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.

L’Agenzia ribadisce, in base ai principi della Corte di Giustizia, che il riferimento a “istituti o scuole” ha un valore descrittivo e non tassativo.
Il riconoscimento può essere effettuato da qualsiasi Amministrazione dello Stato competente, non solo quella scolastica e deve riguardare specificamente il corso educativo, didattico o di formazione che l’organismo intende realizzare.

Il finanziamento di un progetto didattico o formativo da parte di un ente pubblico può costituire un riconoscimento implicito dell’attività specifica.

Per gli organismi privati, il riconoscimento può avvenire tramite iscrizione ad albi o accreditamento.

L’Agenzia, però, sottolinea che il semplice “accreditamento” di un ente non gli conferisce automaticamente la possibilità di esentare tutte le attività formative.

Il riconoscimento deve riguardare specificatamente il corso educativo, didattico o di formazione.

 

Nel caso di specie, per le certificazioni in argomento, il requisito oggettivo non sembra sussistere. La Società stessa, infatti, ha ammesso che a queste certificazioni non risulta collegato alcun corso formativo o attività educativa/formativa.

 

Ai fini del riconoscimento dell’esenzione IVA, dunque, entrambi i requisiti (soggettivo e oggettivo) devono sussistere.
L’esenzione IVA è stata disposta per agevolare l’accesso alla formazione qualificata, cioè a una specifica attività educativa/didattica/formativa.
Essendo una deroga ai principi generali dell’IVA, l’esenzione va interpretata restrittivamente.
Una prestazione di diversa natura, a meno che non sia strettamente collegata (accessoria) a quella didattica, non può ricevere lo stesso trattamento IVA.

 

Pertanto l’Agenzia, nel caso che gli è stato sottoposto, non si ritiene soddisfatto il requisito oggettivo richiesto dalla norma per l’applicazione dell’esenzione di cui all’articolo 10, primo comma, n. 20) del Decreto IVA.

CCNL Consorzi ed enti di industrializzazione: siglato il rinnovo che prevede nuovi minimi ed indennità

Previsti aumenti, indennità, arretrati e novità su classificazione del personale, malattia e previdenza complementare

Il 1° agosto 2025 Ficei e le OO.SS. Fp-Cgil, Cisl-Fp, Uil-Fpl e Findici hanno siglato il rinnovo contrattuale per il personale dei consorzi e degli enti di sviluppo industriale per il triennio 2025-2027. Il contratto decorre dal 1° gennaio 2025 e scade il 31 dicembre 2027 sia per la parte economica che normativa. Il contratto continua a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza, fino alla data di decorrenza del rinnovo successivo. 
Tra le novità previste dal rinnovo si segnalano aumenti retributivi, nuove indennità ed arretrati per il periodo gennaio-agosto 2025, da erogarsi ad ottobre 2025.

Livello Minimo al 31.12.2024 Aumento 1.1.2025 Minimo 1.1.2025 Aumento 1.1.2026 Minimo 1.1.2026 Aumento 1.1.2027 Minimo 1.1.2027
A1 1.933,53 77,34 2.010,87 55,30 2.066,17 36,16 2.102,33
A2 2.056,87 82,27 2.139,14 58,83 2.197,97 38,46 2.236,44
A3 2.135,79 85,43 2.221,22 61,08 2.282,31 39,94 2.322,25
B1 2.190,67 87,63 2.278,30 62,65 2.340,95 40,97 2.381,92
B2 2.348,26 93,93 2.442,19 67,16 2.509,35 43,91 2.553,26
B3 2.417,46 96,70 2.514,16 69,14 2.583,30 45,21 2.628,51
C1 2.790,04 111,60 2.901,64 79,80 2.981,44 52,18 3.033,61
C2 3.204,62 128,18 3.332,80 91,65 3.424,46 59,93 3.484,38
C3 3.330,82 133,23 3.464,05 95,26 3.559,31 62,29 3.621,60
Q1 3.413,64 136,55 3.550,19 97,63 3.647,82 63,84 3.711,65
Q2 3.553,70 142,15 3.695,85 101,64 3.797,48 66,46 3.863,94

Per quanto riguarda l’indennità di funzione gli importi sono indicati nella tabella seguente.

Livello Importo 1.1.2025 Importo 1.1.2026 Importo 1.1.2027
Q2 540,80 555,67 565,40
Q1 239,29 245,78 250,08

Gli arretrati vengono erogati in busta paga entro ottobre 2025.

Livello Importo Gennaio-Agosto 2025
A1 618,73
A2 658,20
A3 683,45
B1 701,01
B2 751,44
B3 773,59
C1 892,81
C2 1.025,48
C3 1.065,86
Q1 1.092,36
Q2 1.137,18

Dal 1° gennaio 2025 l’importo relativo all’elemento di garanzia retributiva è pari a 52,00 euro. L’indennità di reperibilità giornaliera viene erogata nelle seguenti misure:

– reperibilità fino a 4 ore giornaliere: 12,00 euro lorde/giorno;

– reperibilità da 4 ad 8 ore giornaliere: 15,00 euro lorde/giorno; 

– reperibilità da 8 a 10 ore giornaliere: 17,00 euro lorde/giorno; 

– reperibilità da 10 a 12 ore giornaliere: 22,00 euro lorde/giorno. 

Dal 1° settembre 2025 il lavoratore che svolge la funzione di maneggio denaro contante e/o assegni con responsabilità e oneri per errori ha diritto ad un’indennità pari a 55,00 euro
Dal 1° settembre 2025 per la trasferta al di fuori della propria sede di lavoro (almeno 10km) al lavoratore spetta un’indennità pari a 44,00 euro. Sempre alla medesima decorrenza, il rimborso per il pranzo e la cena è pari a 66,00 euro giornaliere con un massimale di 33,00 euro per singolo pasto. Per quel che concerne l’indennità di rischio, dal 1° settembre 2025, questa aumenta fino a 358,00 euro
Anche l’indennità di mensa è soggetta ad un incremento. Infatti, il buono pasto o ticket restaurant è fissato nella misura di 8,00 euro

 

Tra le novità normative si segnala l’inserimento, all’interno della categoria C della classificazione del personale, della figura professionale di “addetto ufficio stampa”. Inoltre, le Parti hanno stabilito di istituire, a partire dal mese di ottobre 2025, una Commissione paritetica tecnica al fine di esaminare le declaratorie e il sistema classificatorio. La fine dei lavori è prevista per maggio 2027.

 

Cambia anche il periodo di prova nelle seguenti misure:
– 2 mesi per la categoria A;
– 2 mesi per la categoria B;
– 5 mesi per la categoria C;
– 6 mesi per la categoria Q. 

 

Il trattamento economico per la malattia e il relativo periodo di comporto è così disciplinato:
– 100% della retribuzione nei primi 12 mesi;
– 30% dal 13° al 18° mese;
– dal 19° al 22° mese con conservazione del posto.
In base alla gravità della malattia, l’Ente può concedere, su richiesta del lavoratore, allo scadere del termine per la conservazione del posto di lavoro, indipendentemente dal periodo di comporto, un’aspettativa non retribuita della durata massima di 6 mesi, periodo elevabile a 18 mesi per i lavoratori affetti da malattie gravissime quali ad esempio oncologiche, ortopediche gravi, sclerosi, ictus, coma o per interventi chirurgici di trapianto di organi vitali o by pass coronarico. 

 

La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare è pari al 3%

Gestione delle informazioni relative ai dipendenti: sanzionata un’azienda del settore automobilistico

Il provvedimento è scattato a causa dei questionari post-malattia (Garante per la protezione dei dati personali, nota 1° agosto 2025, n. 537).

L’Autorità garante della protezione dei dati personali ha inflitto una sanzione di 50.000 euro a un’azienda del settore automobilistico per aver gestito in modo scorretto le informazioni dei propri dipendenti, incluse quelle sulla salute.
Il provvedimento è scattato a seguito di una segnalazione sindacale, che ha evidenziato una pratica diffusa all’interno dell’impresa: dopo assenze per malattia, infortunio o ricovero, i lavoratori venivano sottoposti a un colloquio accompagnato da un questionario.
Il documento, compilato da un diretto responsabile, veniva poi trasmesso all’ufficio risorse umane che con il responsabile e/o con il medico competente valutava, in base a quanto rappresentato dall’azienda, eventuali iniziative a tutela della salute dei lavoratori, ad esempio modificando la postazione di lavoro o intervenendo sulle relazioni lavorative.
Tuttavia, nel corso dell’istruttoria il Garante ha riscontrato numerose violazioni del Regolamento UE (GDPR), tra cui l’assenza di un’informativa chiara e trasparente ai dipendenti e la mancanza di una base giuridica per il trattamento dei dati, anche relativi alla salute.
Il Garante ha inoltre ravvisato una conservazione di dati dei lavoratori non pertinenti (nel caso di assenze dal lavoro) e sproporzionati (fino a dieci anni), e un trattamento di dati non rilevante per valutare le capacità professionali del personale.
L’Autorità ha dunque ordinato all’azienda il divieto del trattamento dei dati e la cancellazione di quelli già raccolti e conservati.
Nel comminare la sanzione l’Autorità ha tenuto conto della gravità e della durata delle violazioni, del fatto che il trattamento ha riguardato anche dati sulla salute, del numero di dipendenti coinvolti (circa 890) e del fatturato dell’azienda.

Bonus dipendenti con mobilità internazionale e tassazione IRPEF

È stata pubblicata la risposta n. 199/2025 dell’Agenzia delle entrate relativa alla tassazione dei bonus corrisposti ai dipendenti e agli obblighi di sostituzione d’imposta.

Una società di diritto tedesco con stabile organizzazione in Italia, parte di un gruppo multinazionale, ha ammesso alcuni dipendenti, ritenuti strategicamente importanti, a un piano di incentivazione (Long Term Cash Bonus Plan), in base al quale hanno ricevuto un premio a febbraio 2024.
Il bonus rappresenta il diritto a ricevere pagamenti in denaro dopo ogni “Vesting period” negli importi stabiliti dal contratto di premio.
Lo scopo del premio è motivare e incentivare la performance dei dipendenti, ed è subordinato al mantenimento del rapporto lavorativo con una società del gruppo fino al termine del “Vesting Period”.
Il quesito si concentra, in particolare, sul caso di un dipendente interessato da mobilità internazionale che ha svolto attività lavorativa nel Regno Unito durante il “Vesting Period”. A dicembre 2023, ha interrotto il rapporto con la società britannica per iniziare un nuovo rapporto di lavoro in Italia presso la stabile organizzazione dell’Istante. Dal 2024, il dipendente è fiscalmente residente in Italia.
L’Istante ha specificato che:

  • a febbraio 2024, il dipendente ha ricevuto e tassato nel suo cedolino italiano un bonus maturato nel triennio 2021-2022-2023. Tale bonus era già stato tassato tramite cedolino inglese, poiché l’entità pagatrice era la società britannica. L’Istante considera l’attività lavorativa prestata nel Regno Unito come Paese di produzione del reddito per questo bonus. Il sostituto d’imposta italiano ha operato le ritenute fiscali sull’intero ammontare del bonus di esclusiva competenza britannica;

  • a febbraio 2025, il dipendente riceverà un bonus maturato nel triennio 2022-2023-2024, di competenza britannica per due terzi;

  • a febbraio 2026, il dipendente riceverà un bonus maturato nel triennio 2023-2024-2025, di competenza britannica per un terzo;

  • a febbraio 2027, il dipendente riceverà un bonus maturato nel triennio 2024-2025-2026, di esclusiva competenza italiana.

Pertanto, l’Istante ha chiesto chiarimenti sul corretto trattamento fiscale applicabile a questi Bonus, sugli obblighi di sostituto d’imposta della propria stabile organizzazione e sugli eventuali obblighi dichiarativi del dipendente.

 

Il parere dell’Agenzia delle entrate rettifica una precedente risposta (n. 81/2025).
L’articolo 3, comma 1, del TUIR prevede che i soggetti residenti in Italia sono assoggettati a imposizione sui redditi ovunque prodotti, mentre i non residenti sono tassati solo sui redditi prodotti in Italia.
L’articolo 51 del TUIR stabilisce il principio di onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, che include tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro, compresi i premi in denaro da piani di incentivazione, la cui tassazione avviene nel periodo d’imposta della relativa percezione.

 

Dato che il dipendente risulta fiscalmente residente in Italia nei periodi d’imposta in cui i bonus sono stati e saranno erogati, tali emolumenti devono essere assoggettati a imposizione in Italia secondo la normativa interna.

 

Occorre, tuttavia, considerare le disposizioni internazionali contenute in accordi conclusi dall’Italia con gli Stati esteri
L’articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito prevede che, in generale, le remunerazioni sono imponibili solo nello Stato di residenza, a meno che l’attività non venga svolta nell’altro Stato contraente, nel qual caso sono imponibili anche in quest’altro Stato.
Il Commentario all’articolo 15 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni elaborato dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), chiarisce che la condizione per l’imposizione nello Stato della fonte è soddisfatta quando le remunerazioni derivano dallo svolgimento di un’attività di lavoro dipendente in tale Stato, indipendentemente dal momento in cui il reddito viene pagato. È essenziale identificare la causa reale della retribuzione e la sua connessione all’attività lavorativa svolta in un determinato Stato.

Pertanto, i premi in denaro maturati per attività lavorativa svolta in uno Stato contraente in periodi d’imposta precedenti, ma erogati quando il dipendente è residente nell’altro Stato, devono essere assoggettati a imposizione sia dallo Stato di residenza al momento dell’erogazione, sia dallo Stato in cui è stata svolta l’attività lavorativa.
Spetterà allo Stato di residenza eliminare l’eventuale doppia imposizione.

Quindi, anche ai fini convenzionali, l’Italia, in quanto Stato della residenza, ha il diritto di tassare le remunerazioni riferite ai bonus percepiti dal dipendente nei periodi d’imposta in cui è residente in Italia. La stabile organizzazione italiana deve applicare la ritenuta sia sui bonus erogati dalla società estera, sia sui bonus corrisposti dalla stessa stabile organizzazione.

Sui redditi prodotti all’estero, il dipendente residente in Italia potrà usufruire del credito d’imposta ai sensi dell’articolo 165 del TUIR.

CIPL Edilizia Industria Ancona: proroga del contratto e determinazione EVR 2025

Valorizzato l’EVR al 4% e prorogato il contratto per i lavoratori edili della provincia di Ancona

Il 16 luglio scorso, il Collegio dei Costruttori Edili, Confindustria e le Organizzazioni sindacali Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil della provincia di Ancona hanno siglato un verbale di accordo che stabilisce la proroga, dal 1° luglio al 31 dicembre 2025, del contratto integrativo di settore, scaduto il 31 dicembre 2024.

Per quel che riguarda l’art.7, relativo all’Elemento variabile della retribuzione, è stato introdotto un parametro territoriale di calcolo ossia il numero di imprese iscritte alla Cassa Edile di Ancona, che si aggiunge ai 3 parametri già presi in considerazione, vale a dire:
– numero medio di lavoratori iscritti;
– monte salari medio denunciato;
– valore medio delle ore denunciate.

 

Ai fini della determinazione dell’EVR sono stati confrontati gli indicatori relativi al triennio 2021-2023 con quelli del triennio 2022-2024 ed è emerso l’esito positivo di tutti e 4 con la conseguente quantificazione dell’EVR al 4% dei minimi tabellari del 2018. L’emolumento viene corrisposto nell’anno 2025 (gennaio-dicembre). 

Operai
 

Livello Importo
Operaio di 4° livello 0,2784
Operaio specializzato 0,2588
Operaio qualificato 0,2328
Operaio comune 0,1988
Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, inservienti 0,1792
Custodi, portinai, guardiani con alloggi 0,1592

Impiegati

Livello Importo
7 68,83
6 61,94
5 51,62
4 48,18
3 44,74
2 40,26
1 34,41

Viene precisato che, a decorrere da luglio 2025 e fino a dicembre 2025, l’aliquota Cassa Edile pari al 2,25% della massa salariale viene diminuita dello 0,45%; diventando così dell’1,80% (1,50% a carico dell’azienda e 0,30% a carico dei lavoratori). 

Ebifarm: stabilite le prestazioni da erogare per il 2025

Dal 1° settembre 2025 è possibile presentare domanda per il contributo “genitorialità”

L’Ente Bilaterale Nazionale Farmacie Private ha stabilito di erogare, in favore di lavoratori e lavoratrici con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, le seguenti prestazioni in forma diretta:

– contributo assistenza non autosufficienza: prevede il riconoscimento di 400,00 euro per l’assistenza di familiari non autosufficienti;

– contributo per la genitorialità: prevede il riconoscimento di 250,00 euro per la frequenza di uno o più figli all’asilo nido.

Potranno presentare domanda per i lavoratori dipendenti impiegati presso le aziende che sono in regola con i versamenti previsti dal contratto di settore. Inoltre, è richiesto che gli istanti abbiano un ISEE pari o inferiore a 30.000 euro. 

Le domande possono essere presentate:

– per la prestazione “assistenza non autosufficienza”, fino al 31 dicembre 2025;

– per la prestazione “genitorialità”, dal 1° settembre 2025 al 30 giugno 2026.

Una volta approvata, la richiesta di contributo verrà processata e il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla presentazione. Il pagamento sarà accreditato direttamente sul conto corrente indicato dal richiedente al momento della domanda.

Studenti e personale scolastico: stabilizzata la tutela assicurativa

Dall’anno scolastico e accademico 2025-2026 la misura sarà strutturale grazie alle modifiche apportate al D.L. n. 90/2025 (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 4 agosto 2025).

Dal prossimo anno scolastico e accademico 2025-2026 la misura della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore diverrà strutturale. La stabilizzazione dell’assicurazione è resa possibile dalle modifiche apportate al D.L. n. 90/2025 in sede di conversione in Legge n. 109/2025 (articolo 2-ter).

In sostanza, l’emendamento al D.L. n. 90/2025, inserito durante l’iter parlamentare rende strutturale la previsione della copertura assicurativa INAIL contro gli infortuni per tutti gli studenti e il personale docente e non docente per ogni attività e in tutti gli istituti di istruzione del Paese introdotta nel nostro ordinamento dal cosiddetto Decreto Lavoro (articolo 18 del D.L. n. 48/2003, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023) e prorogato dal Decreto Omnibus (articolo 9 del D.L. n. 113/2024, convertito nella Legge n. 143/2024).

Per l’attuazione della norma si stabilisce una copertura finanziaria crescente: sono cinque i milioni di euro stanziati per l’ultimo quadrimestre del 2025, più che raddoppiati nel 2026, mentre dal 2027 sono stimate coperture via via in aumento fino a raggiungere i 13,03 milioni di euro dal 2034.

Decreto Fiscale 2025 convertito in legge: le novità fiscali di maggior interesse

La legge 30 luglio 2025, n. 108, di conversione del D.L. 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, è stata pubblicata nella G.U. n. 177/2025.

Il testo del D.L. n. 84/2025, come modificato in fase di conversione in legge, interviene su numerosi articoli del TUIR e altre normative fiscali, in particolare su aspetti quali il trattamento fiscale di spese per lavoratori autonomi e dipendenti, il riporto delle perdite, la tassazione delle società estere controllate e le agevolazioni sul biodiesel.

 

L’articolo 1 apporta modifiche alla disciplina del trattamento fiscale di particolari spese per i lavoratori dipendenti e autonomi e della tassazione dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi diversi.

Nello specifico vengono apportate le seguenti modifiche al TUIR:

  • all’articolo 17, comma 1, lettera g-ter) vengono soppresse le parole che includevano le plusvalenze da cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che svolgono attività artistica o professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo;
  • all’articolo 51, comma 5, quinto periodo vengono inserite le parole “sostenute nel territorio dello Stato” dopo “I rimborsi delle spese”. Tali disposizioni si applicano alle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea sostenute a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto;

  • all’articolo 54 viene introdotto il comma 2-bis, che stabilisce che i rimborsi spese (vitto, alloggio, viaggio e trasporto tramite autoservizi pubblici non di linea) sostenuti nel territorio dello Stato sono soggetti a ritenuta d’acconto (20%) se non eseguiti con versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento tracciabili. Vengono anche aggiunti i commi 3-bis e 3-ter che stabiliscono che gli interessi e altri proventi finanziari percepiti nell’esercizio di arti e professioni costituiscono redditi di capitale e che le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano attività artistica o professionale (incluse STP e altre società professionali) costituiscono redditi diversi;

  • le disposizioni sull’articolo 54, numero 1 (riguardante la ritenuta sui rimborsi spese), si applicano anche ai fini dell’IRAP;

  • le disposizioni sull’articolo 54, numero 2 (riguardante la qualificazione di proventi finanziari e plusvalenze), si applicano per la determinazione dei redditi prodotti a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024;

  • all’articolo 54-ter viene aggiunto il comma 5-bis, che rende deducibili le spese (vitto, alloggio, viaggio e trasporto tramite autoservizi pubblici non di linea) sostenute nel territorio dello Stato, a condizione che i pagamenti siano tracciabili (bancario, postale o altri sistemi previsti dall’articolo 23 del D.Lgs. n. 241/1997). Queste disposizioni si applicano anche ai fini IRAP e, per le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea rimborsate analiticamente a dipendenti per trasferte o ad altri lavoratori autonomi, si applicano a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto;

  • all’articolo 54-septies, al comma 2, viene aggiunta la condizione di tracciabilità dei pagamenti; viene aggiunto il comma 6-bis, che ammette la deducibilità delle spese (vitto, alloggio, viaggio e trasporto tramite autoservizi pubblici non di linea) sostenute nel territorio dello Stato, incluse quelle sostenute come committente o rimborsate analiticamente a dipendenti o altri lavoratori autonomi, solo se i pagamenti sono tracciabili;

  •  

    all’articolo 67, comma 1: alla lettera c), vengono inserite le parole “e associazioni” dopo “società”; alla lettera c-bis), vengono inserite le parole “e associazioni” dopo “società'”;

  • l’articolo 67, comma 1-bis (interpretazione autentica) prevede che il reddito derivante dalla concessione di usufrutto o costituzione di altri diritti reali di godimento su un immobile costituisce un reddito diverso imponibile (lettera h) se il disponente mantiene un diritto reale sul bene. Si qualifica come plusvalenza tassabile (lettere b) e b-bis)) se il disponente si spoglia contestualmente e integralmente di ogni diritto reale sul bene.
  • All’articolo 95, comma 3-bis: vengono inserite le parole “nel territorio dello Stato” dopo “sostenute”; vengono soppresse le parole “ovvero corrisposti a lavoratori autonomi”;
  • all’articolo 109 dopo il comma 5, vengono inseriti i commi 5-bis e 5-ter:
            ▪ 5-bis: le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute nel territorio dello Stato, così come i rimborsi analitici, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano tracciabili.
            ▪ 5-ter: le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute nel territorio dello Stato per prestazioni di servizi commissionate, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano tracciabili.
  • all’articolo 177-bis viene aggiunto il comma 4-bis, che stabilisce che ai fini dell’articolo 10-bis della Legge n. 212/2000, non rilevano le operazioni straordinarie e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute. Questa disposizione si applica per la determinazione dei redditi prodotti a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.
  • Viene abrogato l’articolo 1, comma 81, lettera b), della Legge n. 207/2024.

Con l’articolo 1 bis del D.L. n. 84/2025, in merito al regime dell’aliquota addizionale dell’IRPEF relativa a stock options ed emolumenti variabili, viene stabilito che a decorrere dal periodo d’imposta 2025, si applicano le disposizioni dell’articolo 33 del D.L. n. 78/2010 ai soggetti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 162-bis del TUIR.

 

Oltre a ciò, ai sensi dell’articolo 2 del D.L. n. 84/2025, al TUIR sono apportate anche le seguenti modificazioni sul regime di riporto delle perdite:

– Articolo 84, comma 3-ter: la somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi, che riduce l’importo delle perdite riportabili, viene moltiplicata per il doppio anziché per un rapporto tra valori patrimoniali.

– Articolo 172, comma 7: analoga modifica per la riduzione dell’importo delle perdite riportabili in caso di fusione, dove la somma dei conferimenti e versamenti viene raddoppiata.

– Articolo 176: aggiunto il comma 5-bis, che stabilisce l’applicazione alla società conferitaria delle disposizioni sull’articolo 173, comma 10, relative alla scissione, riferendosi al patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio chiuso prima del conferimento.
– Articolo 177-ter: modificati i richiami agli articoli per l’applicazione delle disposizioni sul riporto delle perdite.

Tali disposizioni si applicano alle operazioni effettuate dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 192/2024.

 

All’articolo 3 del Decreto vengono introdotte modifiche alle disposizioni riguardanti la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, modificando l’articolo 4, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 216/2023,con la soppressione delle parole “o collegate”.

Queste disposizioni si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

 

Altre modifiche al TUIR vengono introdotte dall’articolo 4 del Decreto, nello specifico sulle società estere controllate (articolo 167).

A seguire l’articolo 5 si occupa delle disposizioni riguardanti la documentazione relativa alla disciplina per il contrasto dei disallineamenti da ibridi.

Infatti, all’articolo 61, comma 3, del D.Lgs. n. 209/2023 vengono soppresse le parole relative ai termini di entrata in vigore della disciplina.

 

Con l’articolo 6 del Decreto fiscale vengono inoltre definite proroghe e sanatorie per le delibere IMU.

All’articolo 6 bis vengono introdotte disposizioni in materia di esenzione dall’imposta municipale propria per lo svolgimento di attività sportive

 

L’articolo 8 si occupa, poi, della decorrenza delle disposizioni fiscali del Terzo settore, apportando modifiche al D.Lgs. n. 117/2017.

 

Modifiche in materia di inversione contabile nei settori del trasporto e della movimentazione di merci e dei servizi di logistica vengono introdotte dall’articolo 9 del decreto. In particolare:

  • all’articolo 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del D.P.R. n. 633/1972 vengono soppresse le condizioni restrittive relative all’utilizzo prevalente di manodopera e beni strumentali del committente;
  • all’articolo 1 della Legge n. 2072024 viene sostituito il comma 58, stabilendo che l’efficacia di questa disposizione è subordinata al rilascio di un’autorizzazione di deroga da parte del Consiglio dell’UE e al comma 59 viene aggiunto che l’opzione può essere esercitata nei rapporti tra appaltatore e subappaltatori, con responsabilità solidale di questi ultimi.

A seguire, l’articolo 10 del Decreto fiscale si sofferma sulle disposizioni in materia di split payment:

In particolare all’articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. n. 633/172, la lettera d) viene abrogata (a decorrere dal 1° luglio 2025 e si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire da tale data. Sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione).

 

L’articolo 11 stabilisce modifiche al D.Lgs. n. 43/2025 recante revisione delle disposizioni in materia di accise.

 

L’articolo 12, invece, si occupa delle disposizioni in materia di termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali dell’anno 2024.

Viene infatti stabilito che le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, con termine di presentazione al 31 ottobre 2024, si considerano tempestive se presentate entro l’8 novembre 2024. Non si dà luogo al rimborso delle eventuali somme versate a titolo di ravvedimento operoso.

 

All’articolo 12 bis trova posto, inoltre, una norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata.

L’articolo 12-ter introduce, poi, un regime di ravvedimento speciale per i soggetti che applicano gli ISA e che aderiscono al concordato preventivo biennale per il biennio d’imposta 2025-2026, versando un’imposta sostitutiva su imposte sui redditi, addizionali e IRAP.
La base imponibile dell’imposta sostitutiva sui redditi è la differenza tra il reddito dichiarato e lo stesso incrementato di una percentuale variabile (5% al 50%) in base al punteggio ISA (da 10 a inferiore a 3).
La base imponibile dell’imposta sostitutiva IRAP è la differenza tra il valore della produzione netta dichiarato e lo stesso incrementato della stessa percentuale.
Per le annualità 2019, 2022 e 2023, le aliquote dell’imposta sostitutiva sui redditi variano (10% al 15%) in base al livello di affidabilità fiscale (ISA). L’aliquota per l’IRAP è del 3,9%. Per il 2020 e 2021, a causa della pandemia di COVID-19, le imposte sostitutive sono diminuite del 30%. In ogni caso, l’imposta sostitutiva minima non può essere inferiore a 1.000 euro per annualità.
Il versamento può essere in unica soluzione tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026 o in massimo dieci rate mensili (con interessi). L’opzione si perfeziona con il pagamento di tutte le rate. Non è previsto rimborso in caso di decadenza dalla rateizzazione. Il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento avviene dopo la notifica di processi verbali o atti di accertamento.
Una volta eseguito il versamento, per i periodi d’imposta 2019-2023, le rettifiche di reddito d’impresa o di lavoro autonomo non possono essere effettuate, tranne in casi specifici di decadenza dal concordato, misure cautelari/rinvio a giudizio per reati fiscali gravi, mancato perfezionamento del ravvedimento o dichiarazione infedele di una causa di esclusione.

I termini di decadenza per l’accertamento relativi alle annualità oggetto di ravvedimento (2019, 2020, 2021 e 2022) sono prorogati al 31 dicembre 2028. Per i soggetti ISA che aderiscono al concordato 2025-2026, i termini in scadenza al 31 dicembre 2025 sono prorogati al 31 dicembre 2026.
   
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto fiscale, è anche stabilito il differimento per l’anno 2025 dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali.
Per il 2025, i soggetti ISA (e altri specificati come i forfetari e partecipanti a società con determinati requisiti), tenuti ai versamenti entro il 30 giugno 2025, possono effettuarli entro il 21 luglio 2025 senza maggiorazioni. È consentito effettuare i versamenti entro il trentesimo giorno successivo al 21 luglio 2025, maggiorando le somme dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. 

 

Ai sensi dell’articolo 13 bis del D.L. n. 84/2025, all’articolo 12, comma 1, della Legge n. 212/2000 viene inserito un nuovo periodo che richiede che negli atti di autorizzazione e nei processi verbali di accesso siano espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l’accesso. Tali disposizioni si applicano agli atti e verbali redatti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Sono fatti salvi atti e provvedimenti adottati precedentemente.

 

Infine, l’articolo 14 del decreto definisce più chiaramente l’ambito di applicazione e la decorrenza temporale delle norme fiscali e relative alle imprese sociali contenute nel D.Lgs. n. 112/2017.